PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità:

          a) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna e il miglioramento dell'ambiente, della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani, dei beni ambientali, culturali e architettonici, nonché la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali dagli effetti dell'inquinamento luminoso;

          b) la tutela dall'inquinamento luminoso dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, e delle zone circostanti;

          c) la tutela dall'inquinamento luminoso delle aree naturali protette su tutto il territorio nazionale;

          d) l'uniformazione dei criteri di progettazione degli impianti di illuminazione allo scopo di migliorare la qualità dell'illuminazione e di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e delle aree a prevalente traffico pedonale;

          e) il risparmio energetico e la riduzione dei consumi elettrici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione pubblici e privati, il miglioramento dell'efficienza globale degli impianti e l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione;

          f) la promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie innovative nel settore dei sistemi di illuminazione finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso

 

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e dei costi di gestione nonché al risparmio energetico;

          g) la preservazione della possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, patrimonio culturale primario;

          h) la diffusione al pubblico delle tematiche relative all'inquinamento e al risparmio energetico.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «inquinamento luminoso», l'alterazione dell'ambiente naturale notturno dovuta ad immissione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte;

          b) «impianti di illuminazione esterna pubblica e privata», tutti gli impianti di illuminazione, pubblici o privati, tra cui gli impianti di illuminazione di grandi aree, gli impianti di illuminazione di strutture architettoniche, gli impianti di illuminazione stradale, gli impianti di illuminazione di aree sportive, gli impianti di illuminazione per aree a prevalente traffico pedonale, gli impianti pubblicitari;

          c) «impianti di illuminazione di grandi aree», gli impianti destinati all'illuminazione di superfici estese, funzionalmente dedicate al traffico promiscuo, nelle quali l'illuminazione ha prevalente finalità di sicurezza;

          d) «impianti di illuminazione di strutture architettoniche», gli impianti destinati alla valorizzazione di monumenti, edifici, fontane, decoro di aree verdi, strutture pubbliche e private;

          e) «osservatori», gli osservatori astronomici e astrofisici di cui all'articolo 9;

          f) «aree naturali», tutte le aree naturali di particolare rilevanza naturalistico-paesaggistica

 

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nonché tutti i parchi, le oasi, le riserve e comunque tutte le aree naturali protette istituite sul territorio italiano alla data di entrata in vigore della presente legge e tutte le aree naturali protette di futura istituzione.

Capo II
COMPITI DELLO STATO,
DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Allo Stato competono:

          a) la funzione di indirizzo, promozione e coordinamento generale, anche attraverso la definizione di direttive e parametri tecnici, dell'attività di progettazione, produzione, installazione e uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;

          b) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle finalità oggetto della presente legge anche in collaborazione, a titolo gratuito, con gli osservatori astronomici e astrofisici e con le associazioni di settore, le associazioni di tutela del cielo notturno, le associazioni di imprese produttrici di impianti di illuminazione e i principali produttori di energia elettrica operanti sul mercato nazionale;

          c) con cadenza almeno triennale, il controllo aereo fotometrico, anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del territorio, al fine di verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso sul territorio nazionale la stima della potenza elettrica consumata dagli impianti di illuminazione definiti alla presente legge, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi al risparmio energetico o la misurazione, anche a campione, dei parametri fotometrici degli impianti, al fine di verificare i miglioramenti sulla qualità dell'illuminazione e, in particolare, di garantire la sicurezza stradale.

 

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      2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che le esercita, per quanto concerne le funzioni di cui alle lettere a) e b), di concerto con gli altri Ministeri interessati e, per quanto concerne la funzione di cui alla lettera c), sentite le associazioni degli osservatori astronomici e astrofisici e le associazioni di tutela del cielo notturno.
      3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio controlla e verifica che le regioni e gli enti locali adottino le misure previste dalla presente legge e, qualora rilevi eventuali inadempimenti, invita l'ente competente a provvedere.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono disciplinare le attività svolte a livello regionale, provinciale e comunale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso.
      2. Le regioni possono inoltre provvedere all'adozione di misure per:

          a) l'adeguamento ai criteri della presente legge delle norme regionali previste per i singoli settori edili e industriali;

          b) la predisposizione di capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo;

          c) la vigilanza sulla corretta attuazione della presente legge da parte di comuni e di province, nell'ambito della propria competenza;

          d) la concessione di contributi agli enti locali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente istituiti, per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esistenti alle norme della presente legge, con una quota riservata pari ad almeno il 10 per certo dello stanziamento complessivo a favore dei comuni

 

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con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

          e) la sospensione dei contributi regionali, nel caso di mancato adeguamento alle norme della presente legge;

          f) l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici professionali e non professionali, da sottoporre a tutela, e la determinazione delle relative zone di particolare protezione di cui all'articolo 10, comma 2;

          g) l'istituzione e la tenuta dell'elenco delle aree naturali protette di cui all'articolo 9, comma 1;

          h) la divulgazione della disciplina relativa alla riduzione e alla prevenzione dell'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e con le associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso;

          i) l'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni di supporto, verifica, controllo e promozione delle disposizioni della presente legge, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati che svolgono attività di salvaguardia del territorio locale;

          l) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle iniziative di aggiornamento scientifico, tecnico e professionale dei soggetti che hanno competenze e responsabilità nella produzione, progettazione, realizzazione e installazione di impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo.

      3. Le regioni possono indicare le linee generali per la redazione dei piani regolatori dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

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      5. Le regioni tengono gli elenchi dei professionisti abilitati alla redazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 8.

Art. 5.
(Compiti delle province).

      1. Le province possono provvedere:

          a) al controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel territorio di competenza nonché alla divulgazione dei princìpi e delle norme della presente legge;

          b) alla individuazione degli impianti ubicati nel territorio della provincia privi dei requisiti previsti dalla presente legge, anche in collaborazione o su segnalazione degli osservatori astronomici e astrofisici e delle associazioni di tutela del cielo notturno, ai fini della tempestiva segnalazione ai comuni interessati;

          c) all'istituzione di uno sportello informatizzato, di supporto ai soggetti privati, alle aziende e ai comuni, per l'adeguamento degli impianti non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.
(Compiti dei comuni).

      1. I comuni possono provvedere:

          a) alla redazione, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di piani regolatori dell'illuminazione, finalizzati a disciplinare le nuove installazioni in conformità ai requisiti stabiliti dalla presente legge e ad adeguare ad essa le installazioni esistenti;

          b) all'adozione, limitatamene ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di regolamenti per la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna e per

 

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l'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti;

          c) all'emanazione, in via transitoria e nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui all'articolo 4, comma 4, una disciplina per la migliore applicazione, nel territorio comunale, dei princìpi di riduzione dell'inquinamento luminoso e di contenimento dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

          d) alla promozione dell'utilizzo di impianti globalmente efficienti e funzionali all'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti di illuminazione;

          e) alla previsione dell'obbligo di subordinare l'installazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, o la ristrutturazione di quelli esistenti ovvero la sostituzione parziale, al rilascio di specifica autorizzazione da parte del sindaco, secondo le modalità di cui all'articolo 13;

          f) all'effettuazione di controlli periodici attuati di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici e astrofisici nonché delle associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso, al fine di garantire il rispetto e l'attuazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;

          g) all'individuazione, anche tramite i comandi di polizia municipale, di apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di potenziali fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito e alla disposizione di immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri prescritti dalla presente legge;

          h) alla vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dagli articoli 7 e 10 e dalle previsioni degli strumenti di regolazione

 

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urbanistica di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

          i) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 8 e 11, i cui proventi sono impiegati per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione ai parametri definiti dalla presente legge.

      2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono integrare il proprio regolamento edilizio con specifiche disposizioni relative alla disciplina delle nuove installazioni e all'adeguamento delle installazioni esistenti, in conformità con gli articoli 7 e 10 e con le previsioni degli strumenti di regolazione urbanistica di cui al citato comma 1, lettere a) e b).

Capo III
DISPOSIZIONI E CRITERI
PER LA LOTTA
ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 7.
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna).

      1. Con regolamento adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i parametri tecnici in base ai quali è possibile procedere all'adeguamento graduale degli impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4. Il regolamento detta altresì i criteri per la progettazione degli impianti, individuando le modalità di redazione di una scheda tecnica che indichi il costo energetico del progetto ed i benefìci da esso derivanti in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

 

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      2. Fatte salve le prescrizioni tecniche più restrittive contenute nelle leggi regionali già vigenti, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Gli interventi di cui al presente comma, relativi agli impianti pubblici, sono realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e da essi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. Gli impianti di cui al comma 2 devono avere un'intensità luminosa massima a 90o ed oltre compresa tra 0 e 1 candela per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso. Per l'illuminazione di monumenti, nei centri storici e in aree pedonali, ove è necessario il rispetto di determinati criteri estetici, paesaggistici e architettonici, è consentito l'impiego di apparecchi con una distribuzione dell'intensità luminosa massima tra 90o e 115o, compresa tra 0 e 10 candele per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso ed oltre 115o compresa tra 0 e 1 candela per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso. L'angolo si misura rispetto alla verticale verso il basso passante per i centri luminosi. I nuovi impianti devono essere dotati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa in relazione allo stato della tecnologia e al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività. La luminanza media mantenuta e l'illuminamento medio delle superfici illuminate non devono comunque superare il minimo richiesto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti. In mancanza di norme di sicurezza, la luminanza media mantenuta non deve superare 1 candela per metro quadro.
      4. Le case costruttrici, importatrici e fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati, la ripartizione della intensità luminosa agli angoli e
 

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con le incertezze di misura specificate nel regolamento di cui al comma 1.
      5. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso mantenendo una luminanza media non superiore a 5 candele per metro quadro e prevedendone lo spegnimento alle ore 24 se non di indispensabile e necessario uso notturno. Per quelle relative a esercizi di ogni tipo che svolgono attività dopo l'orario indicato lo spegnimento deve coincidere con l'orario di chiusura.
      6. Negli impianti di illuminazione di strutture architettoniche e monumentali devono essere realizzati sistemi ad emissione controllata dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per strutture di particolare e comprovato valore architettonico rientranti nell'elenco previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore, non intercettato dalle superfici della struttura illuminata, non deve superare il 5 per cento di quello emesso dai corpi illuminanti, se a sagoma regolare, e il 10 per cento se a sagoma irregolare, provvedendo allo spegnimento parziale o totale all'interno delle fasce di protezione, ovvero alla diminuzione della potenza impiegata dopo le ore 24, mantenendo una luminanza media non superiore a 2 candele per metro quadro.
      7. È fatto divieto di utilizzare, per esclusivi fini pubblicitari, anche se per uso temporaneo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono la luce verso la volta celeste. È fatto altresì divieto per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di capannoni, insediamenti industriali, artigianali, commerciali, abitazioni private e di ogni altro tipo di edificio di usare sistemi di proiezione luminosa dal basso verso l'alto, mantenendo sempre una luminanza media di 1 candela per metro quadro.
 

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      8. I progetti dei nuovi impianti di illuminazione nonché quelli per il rifacimento degli impianti esistenti devono essere redatti da professionisti abilitati e iscritti ad appositi albi tenuti dalle regioni. Dai progetti deve risultare la rispondenza degli impianti ai requisiti della presente legge. Nei progetti deve essere espressamente indicato il piano di manutenzione degli impianti scelto in modo da minimizzare i consumi energetici.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 7 è soggetto, qualora non modifichi gli stessi entro trenta giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo compreso tra 250 euro e 1.000 euro per punto luce.
      2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo compreso tra 500 euro e 1.500 euro qualora gli impianti di cui al comma 1 abbiano un'emissione complessiva superiore a 50 Kilolumen e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per esclusivi scopi pubblicitari.
      3. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
      4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettono di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, entro i periodi di tempo ivi indicati, sono sospesi da ogni forma di contributo, regionale o statale, con finalità ambientali e di risparmio energetico, fino a quando non si adeguano ai citati criteri.
      5. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della giunta regionale.

 

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Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE PROTETTE

Art. 9.
(Aree naturali protette e osservatori astronomici e astrofisici).

      1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso le aree naturali protette e gli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.
      2. I piani per il parco di cui agli articoli 12 e 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, devono recare specifiche prescrizioni relative alla tutela dall'inquinamento luminoso. Analoghe prescrizioni devono essere contenute nei decreti istitutivi delle riserve naturali statali, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 394 del 1991.
      3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso ogni regione è istituito un elenco degli osservatori di cui al comma 1, che viene aggiornato anche su proposta delle associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso nonché degli osservatori astronomici e astrofisici.
      4. Le regioni possono provvedere ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione degli osservatori.
      5. Gli osservatori, le associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso e i parchi:

          a) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle relative zone di protezione;

          b) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge richiedendone l'intervento affinché

 

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esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai citati registri;

          c) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale attuazione della presente legge.

      6. Gli osservatori e le associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso individuano, in collaborazione con gli enti parco, nell'ambito del territorio ricadente nelle aree naturali protette, apposite aree lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astronomica.
      7. Per i fini di cui al comma 6, gli enti parco istituiscono centri visita o centri didattici del parco, dotati di strumentazione astronomica per l'osservazione del cielo diurno e notturno.

Art. 10.
(Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso).

      1. Le regioni stabiliscono quali siti astronomici devono essere protetti e in quale misura, in base alle presentazioni periodiche di documentazione da parte degli stessi siti che dimostrano l'attività svolta.
      2. Le zone tutelate sono zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso aventi un'estensione, fatti salvi i confini regionali:

          a) non inferiore a 20 chilometri di raggio attorno alla sede per gli osservatori professionali, di cui all'articolo 9, comma 1;

          b) non inferiore a 15 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali, di cui all'articolo 9, comma 1;

          c) non inferiore a 5 chilometri per i siti degli osservatori, individuati su richiesta delle associazioni che si occupano di divulgazione e di ricerca astronomica;

          d) pari alla superficie dei parchi naturali e delle aree naturali protette nazionali, regionali o provinciali.

 

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      3. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, sono definiti i parametri tecnici che devono essere rispettati per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati nelle zone tutelate, nonché i criteri per l'adeguamento degli impianti esistenti.
      4. Per l'immediato e provvisorio adeguamento degli impianti luminosi i soggetti pubblici e privati devono procedere all'installazione di appositi schermi sull'armatura ovvero alla sostituzione delle lampade o dei vetri di protezione delle stesse. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutte le insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23.
      5. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati devono procedere, in assenza di regolazione di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le previsioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati, fatta salva la verifica del progetto in merito:

          a) alla sovrapposizione a impianti di illuminazione pubblica esistenti o in corso di progettazione o di realizzazione;

          b) all'installazione in complessi o in prossimità di complessi di rilevante valore storico, artistico, architettonico o ambientale nonché presso strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.

Art. 11.
(Sanzioni per le zone
di particolare protezione).

      1. Chiunque, nelle aree naturali protette e nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici tute- lati

 

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dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati agli articoli 7 e 10 è soggetto, qualora non modifichi gli stessi entro trenta giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo compreso tra 500 euro e 2.000 euro.

Art. 12.
(Deroghe).

      1. Non sono soggette alle sanzioni di cui all'articolo 11 le seguenti installazioni:

          a) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale, le installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

          b) le sorgenti di luce, non a funzionamento continuo, che non risultano, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;

          c) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e di provvisorietà che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 13, purché senza giostre luminose e proiettori laser;

          d) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o a interventi di emergenza;

          e) i porti, gli aeroporti e le strutture di trasporto di terra, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima, aerea e terrestre secondo convenzioni e regolamenti nazionali e internazionali.

 

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Capo V
AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI
FINANZIARIE

Art. 13.
(Procedimento di autorizzazione
per gli impianti di illuminazione).

      1. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterni o per la ristrutturazione di quelli esistenti ovvero per la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell'adeguamento degli impianti alle norme di cui agli articoli 7 e 10 della presente legge, è richiesta la presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale o delle province autonome di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine i soggetti pubblici e privati devono disporre e inviare allo sportello unico dell'edilizia istituito ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, un apposito progetto illuminotecnico, redatto da un professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti stabiliti dalla presente legge con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. Il progetto per la realizzazione degli impianti può essere ricompreso nell'ambito del titolo abilitativo necessario per l'effettuazione dell'intervento edilizio.
      2. I progetti devono altresì essere approvati dalle soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio competenti per territorio.
      3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve attestare sotto la propria responsabilità la rispondenza degli impianti di illuminazione ai criteri stabiliti dalla presente legge, fermi restando gli

 

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adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
      4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica.
      5. Sono esclusi dalla procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, in quanto impianti di modesta entità o temporanei:

          a) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o di movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

          b) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano orizzontale non superiore a 2.500 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna;

          c) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

          d) gli apparecchi di illuminazione delle vetrine;

          e) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;

          f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri.

      6. L'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 5 è subordinata alla autocertificazione di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 da parte dell'installatore dell'impianto.

Art. 14.
(Fondo per la tutela dall'inquinamento
luminoso e il risparmio energetico).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, 9, 10 e 13, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a decorrere dall'anno

 

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2006, il Fondo nazionale per la tutela dall'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, di seguito denominato «Fondo». Per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la dotazione del Fondo è determinata in 10 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato dalla legge finanziaria annuale.
      2. Il Fondo è ripartito dando priorità alle finalità di risparmio energetico, di risanamento degli impianti nelle aree protette e di sostegno agli interventi nei piccoli comuni.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti necessari per beneficiare dei contributi del Fondo.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.